Spett.le
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
c.a. Magnifico Rettore
c.a. Prorettore Vicario
c.a. Direttore Generale
c.a. Direttori di Dipartimento
c.a. Responsabili di Area/Struttura
c.a. Personale T/A
Gentilissime/i,
nonostante il richiamo al buon senso (da parte di chi?), come era prevedibile, giungono le prime segnalazioni di colleghi a cui è stato richiesto di esibire la certificazione verde per l’accesso al lavoro.
La verifica viene richiesta da colleghi (ahinoi! e ahiloro!) che senza qualificarsi e senza mostrare alcun documento che ne attesti la potestà (es. un ordine di servizio, o una comunicazione ufficiale equivalente della struttura di riferimento) di controllo.
Riteniamo che tale modalità di verifica sia del tutto inappropriata e illegittima.
Invitiamo il Magnifico Rettore, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di Area o Struttura a vigilare su questi comportamenti. Nessuno può pretendere un documento (certificato verde) o fermare un lavoratore (non consentendogli di accedere al proprio posto di lavoro) senza averne legittimo potere conferito dall’Autorità preordinata e senza che lo stesso sia reso noto pubblicamente con adeguata comunicazione agli interessati (lavoratori, studenti, etc..).
Coloro che svolgono attività di verifica della certificazione verde in assenza di potere di controllo formalmente conferito e adeguatamente reso noto, potrebbero inoltre essere destinatari di denunce per i reati di abuso di ufficio e di violenza privata.
Al Magnifico Rettore chiediamo di provvedere a sanare immediatamente queste spiacevoli situazioni.
Ai colleghi tutti, vaccinati e non, raccomandiamo di chiedere sempre ai colleghi delegati al controllo di mostrare l’atto di conferimento del potere di verifica e di contestarlo nel caso lo stesso ne sia sprovvisto.
Occorre inoltre segnalare che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con circolare del 31.08.2021, ha ribadito che l’obbligo di possesso della certificazione verde va limitato, oltre che alla finalità di “tutelare la salute pubblica”, anche alla necessità di “mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”.
Conseguentemente anche le modalità di verifica del possesso del c.d. Green Pass dovranno tenere conto, secondo principi di proporzionalità, del perimetro di applicazione dettato dal D.L. n. 111 del 2021 (attività in presenza legate all’erogazione del servizio dell’Istruzione).
Anche alla luce di tali precisazioni e della normativa attualmente in vigore, siamo a ribadire che la modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative del personale T/A è, tutt’ora, il lavoro agile.
Lo svolgimento delle attività amministrative in presenza è infatti subordinato ad una stringente condizione di legittimità (garantire la regolarità, continuità, efficienza e tempestività nell’erogazione del servizio dell’Istruzione). Inoltre, nessun lavoratore c.d. fragile non può essere chiamato allo svolgimento di attività in presenza.
Resta inoltre fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Tale obbligo può degradare a raccomandazione solo se le condizioni strutturali e logistiche degli edifici non consentono la più ampia partecipazione degli studenti alle attività didattiche e curriculari. Sul punto si invita pertanto l’Amministrazione a rivedere il c.d. Protocollo di Sicurezza (fase 4). |