Car* collegh*,
il principio cardine che legittima e regge l’esercizio del potere in situazioni di straordinarietà ed urgente contingenza si individua nel principio di proporzionalità in base al quale l’azione pubblica deve sottostare ai requisiti di idoneità, necessarietà e adeguatezza. Più nello specifico, deve sussistere un rapporto di stretta strumentalità tra la situazione di fatto da fronteggiare e le misure che in concreto lo Stato e le PA possono adottare.
Nella Circolare del Ministero della Pubblica Amministrazione emanata il 04.03.2020 si ripercorre la disciplina che, a partire dalla legge n. 124 del 2015, OBBLIGA TUTTE LE PA a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e si afferma che le misure organizzative volte a potenziare il lavoro agile devono oggi rivolgersi “AL PERSONALE COMPLESSIVAMENTE INTESO”. Affermazione va molto oltre al tetto del 10% stabilito prima dell’adozione del decreto legge del 02.03.2020. Affermazione ripresa anche dall’ultimissimo decreto che torna a promuovere l’applicabilità del lavoro agile a OGNI RAPPORTO DI LAVORO.
Le misure di lavoro agile che l’Amministrazione sta cercando di attivare si rivolgono però esclusivamente ai dipendenti portatori di patologie, che li rendono maggiormente esposti a rischi gravi per la salute in caso di contagio, e a coloro che necessitano di forme di flessibilità più ampia per la cura dei figli. Tutto ciò in ogni caso previa mappatura delle attività e subordinatamente alla dichiarazione del medico competente nel primo caso e dell’assenso del responsabile di struttura/area nel secondo caso.
Inoltre, entrando nel merito delle misure attualmente previste, vi sono motivi strutturali che oggi pongono Unibo nell’impossibilità di fare fronte all’attuale situazione emergenziale.
In primis la situazione particolarmente deficitaria in termini di risorse umane del Servizio di prevenzione e della Medicina del lavoro. Infatti, i lavoratori con gravi patologie continuano a riferire l’overbooking della medicina del lavoro che li mette in attesa, senza neanche valutare la patologia.
Anche la misura prevista per i lavoratori/genitori è assolutamente inadeguata perché lavorare da casa non è una soluzione compatibile con la necessità di accudire i minori, anche in considerazione dei profili di responsabilità civile e penale.
IN OGNI CASO, IL LIMITE DI ETÀ VA ESTESO AI 14 ANNI.
Venendo poi all’ultima comunicazione del Direttore generale che a partire all’ultimo DPCM partorisce l’orientamento secondo il quale “l’indicazione a utilizzare in via prioritaria strumenti ordinari rispetto alla misura del “credito virtuale” di 36 ore”.
Al DG rispondiamo che nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Per il pubblico impiego è prevista l’estensione della misura del telelavoro a tutti i lavoratori… né ferie né congedi ordinari, affermazione che si rivolge chiaramente ai datori di lavoro privati in attesa della revisione dello strumento della cassa integrazione.
Noi chiediamo:
1) lavoro agile per tutti, SUBITO;
2) congedo straordinario retribuito SUBITO per coloro che dovendo provvedere alla cura dei propri figli o di genitori anziani non possono certamente stare appiccicati ad un PC… solo perché qualcuno possa banalmente affermare che: “l’Unibo non si ferma”;
Vi invitiamo ad utilizzare in massa tutti gli strumenti al momento in vigore per tutelare la vostra salute e quella delle persone vicine.
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